1. Il Fondo di cui all'articolo 1 ha durata triennale ed è finalizzato a cofinanziare in via sperimentale la promozione e i programmi delle Agenzie autorizzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi della presente legge.
2. La concessione di contributi è prevista:
a) in misura forfetaria, per la costituzione e l'avviamento delle Agenzie;
b) nella misura massima del 50 per cento per l'attività di indirizzo e orientamento e dei servizi aggiuntivi di assistenza, formazione e affiancamento all'utenza;
c) nella misura massima del 50 per cento del costo parametrico dell'intervento, stabilito localmente, per l'incremento dell'offerta abitativa da concedere in godimento o in locazione a canoni moderati, come previsto dalla lettera b) del comma 3 dell'articolo 1.
3. La misura del finanziamento può essere aumentata fino al 70 per cento in presenza di particolari necessità di qualificazione dell'offerta di servizi di assistenza e affiancamento all'utenza.
4. Gli alloggi o posti letto, realizzati con finanziamenti e contributi pubblici nonché con il credito di imposta previsto dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 3, devono essere destinati soltanto alla locazione o al godimento per almeno quindici anni per quelli di cui alle lettere d) e f) del comma 3 dell'articolo 1 e per almeno dieci anni per quelli di cui alla lettera e) del medesimo comma.
a) le modalità del concorso finanziario delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) la partecipazione di enti pubblici e privati;
c) il conferimento di immobili o aree da parte di comuni nonché di altri soggetti pubblici e privati;
d) i criteri per la promozione di tipologie innovative di offerta;
e) la natura giuridica dei soggetti costituenti l'Agenzia, che in ogni caso non devono essere esclusivamente di natura pubblica;
f) gli opportuni raccordi con gli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o enti comunque denominati, gli enti locali nonché i loro enti strumentali operanti nel settore.